IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Vista  l'istanza  di  concessione del beneficio della sospensione
condizionata  dall'esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della
legge n. 207/2003 proposta da Minunno Domenico nato a Carbonara (BA),
il  22  aprile  1969, detenuto presso la Casa circondariale Lucera ha
emesso la seguente ordinanza;

                    Svolgimento del procedimento

    Con   ordinanza   in   data  18  maggio  2004,  il  Tribunale  di
sorveglianza  di  Bari  concedeva  al  nominato in oggetto, la misura
alternativa  della  detenzione  domiciliare, successivamente revocata
con  ordinanza  T.S.  Bari  in  data  6  luglio  2004  (in atti), per
violazioni al programma di trattamento.
    Con  istanza  pervenuta  in  data 20 novembre 2004 il detenuto ha
chiesto  di  fruire  del  beneficio  della  sospensione  condizionata
dell'esecuzione  della  parte finale della pena detentiva di cui alla
legge  n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui al provvedimento
cumulo  Procura  Rep.  Trib. Bari 3 ottobre 2002, (decorrenza pena= 6
giugno 2004; scadenza pena= 18 gennaio 2006).

                       Motivi della decisione

    Ritiene  il decidente di dover sollevare la seguente questione di
illegittimita' costituzionale.
    L'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla
concessione  del  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della
parte  finale  della pena detentiva le persone che, dopo la condanna,
«siano  state  ammesse»  alle  misure  alternative  alla  detenzione:
espressione  francamente  ambigua,  poiche'  non e' affatto chiaro se
essa  riguardi  solo  i  condannati  che  siano  stati ammessi - e si
trovino - in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza
di  sospensione  condizionata  ex  legge  n. 207/2003  ovvero anche i
condannati  che,  dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa
alla  detenzione,  ne abbiano successivamente subito la revoca [e' il
caso  del  nominato  in  oggetto che ammesso con ordinanza in data 18
maggio  2004 del Tribunale di Sorveglianza di Bari al beneficio della
detenzione  domiciliare, di li' a poco subiva la revoca del beneficio
con successiva ordinanza T.S. Bari in data 6 luglio 2004 - il Minunno
ha  presentato,  in  relazione  alla  medesima  condanna,  istanza di
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena detentiva].
    Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie
non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003,
a  mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano
nei  confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa
di  esecuzione  della  pena  alla  data  di  entrata  in vigore della
medesima»,  poiche'  esso  sembra  avere  solo il valore di «norma di
chiusura»,   destinata  ad  individuare  il  criterio  temporale  per
l'applicazione  del  beneficio  di nuova istituzione, ma non anche di
individuare  le  condizione sostanziali, soggettive ed oggettive, per
la  concessione  o il diniego del beneficio, che sono invece previste
dall'art. 1  della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo
articolo  prevede  appunto,  tra le condizioni ostative, l'ammissione
del  condannato  ad  una  misura  alternativa alla detenzione, ma non
anche  l'attualita'  di  tale  condizione:  pertanto,  la  condizione
ostativa  ben  potrebbe  ritenersi  integrata anche nei confronti dei
condannati   che,   successivamente   all'ammissione  ad  una  misura
alternativa, ne abbiano subito la revoca.
    Una  diversa  interpretazione  della  norma  -  fondata  sul dato
meramente  letterale  -  appare  in  contrasto  con  la Costituzione,
perche'  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno
sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in
violazione dunque del principio di ragionevolezza.
    Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione
di  chi,  essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione,
non  abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, e' escluso
dal  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della parte finale
della  pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge
ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia subito la revoca della
misura  alternativa  (che al contrario, in caso di accoglimento della
presente  istanza,  potrebbe  ottenere  il  beneficio  de  quo). Tale
interpretazione  appare  in contrasto con il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti, che tale
principio   e'   pur  sempre  rispettato  quando  siano  diversamente
disciplinate situazioni non identiche fra loro, e' anche vero, pero',
che  nel  caso  in  esame  la condizione del condannato cui sia stata
revocata  una  misura  alternativa  e'  si' diversa, ma senz'altro in
senso  peggiorativo,  rispetto  a  quella  di  chi,  ammesso a misura
alternativa,  non  ne  abbia  subito la revoca. Il primo, dunque, pur
trovandosi  in  una  situazione soggettivamente deteriore rispetto al
secondo,  potrebbe  pero'  ugualmente  fruire  del beneficio, con una
vistosa  ed  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi,
originariamente  nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento  osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di
maggiore  tutela  [senza  tra  l'altro  dimenticare che, in tal modo,
potrebbe  essere  addirittura  legittimato  il  perverso  «gioco»  di
provocare   intenzionalmente  la  revoca  della  misura  alternativa,
soprattutto  se  diversa  dall'affidamento  in  prova  (la detenzione
domiciliare  e  la semiliberta' comportano limitazioni della liberta'
personale  senz'altro  piu' gravose rispetto a quelle rinvenienti dal
c.d.  «indultino»),  al  solo  fine  di  ottenere  successivamente la
sospensione  condizionata  (la  cui  concessione e' «automatica», una
volta  accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti
dal   legislatore),  in  palese  contrasto  con  il  principio  della
finalita'  rieducativa  della  pena sancito dall'art. 27, terzo comma
della Costituzione].
    Ne  consegue  che  il  mancato inserimento, tra le cause ostative
alla  concessione  del  beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003,
delle  ipotesi  di  cui  al  secondo comma, dell'art. 58-quater della
legge  n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure
alternative  (ai  sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter comma 6 e 51
comma 1  della  legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici
penitenziari],  appare per un verso irragionevole [non appare infatti
razionale  un  sistema che, a fronte di determinati comportamenti del
condannato,   gli   neghi   per  un  certo  periodo  alcuni  benefici
penitenziari   (tra   cui  misure  alternative  recanti  prescrizioni
piuttosto  restrittive della liberta' personale, come la detenzione e
la  semiliberta),  ma  nel  contempo  gli  riconosca  il  diritto  di
ottenerne  immediatamente  un  altro piu' favorevole (le prescrizioni
inerenti   alla   sospensione  condizionata,  assimilabili  a  quelle
dell'affidamento  in prova, sono senz'altro piu' favorevoli di quelle
inerenti  alla  detenzione  domiciliare  ed  alla semiliberta)] e per
altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalita'
rieducativi  della  pena  [la  legge  de  qua,  difatti,  consente la
concessione  al  condannato resosi responsabile di trasgressioni agli
obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioe'
ad  un  soggetto  rivelatosi per facta concludentia poco affidabile e
non  meritevole  di  trattamenti  extramurari)  di  un  beneficio che
invece,  contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo
stato  ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni,
si presenta sicuramente come piu' meritevole].
    Consegue  a  tanto  che  appare  non  manifestamente infondata la
questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  3,
lett. d)   della  legge  n. 207/2003  nella  parte  in  cui  consente
l'ammissione    al    beneficio    della   sospensione   condizionata
dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei
condannati  che  precedentemente  abbiano subito la revoca, per fatto
colpevole   (e   cioe'   ai   sensi   dell'art. 51-ter   della  legge
n. 354/1975), di una misura alternativa.
    Va  infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita'
costituzionale  rileva direttamente nel caso di specie, poiche' dalla
pronuncia  su  di  essa  dipende la decisione in ordine alla proposta
istanza.